Confederazione Cobas Pisa

08/03/2010

Approvato il “Collegato Lavoro”!

Filed under: Uncategorized — admin @ 10:42

L’approvazione definitiva del così detto collegato lavoro (disegno di legge 1167-
b/Senato), fortemente sponsorizzato dal ministro del lavoro, Sacconi, rappresenta, nella
formula più subdola ed ipocrita, una sorta di de profundis nei confronti dell’art. 18.

Questa volta, a differenza che nel 2002, l’attacco all’art. 18 non è frontale, piuttosto il
governo, con il sostegno della Confindustria, di Cisl-Uil-Ugl, cerca di aggirare il problema,
svuotando di efficacia l’art. 18 nella sua funzione di tutela e garanzia per il lavoratore.

L’arma utilizzata è un disegno di legge omnibus, che racchiude e norma questioni tra loro
molto diverse, ma che cela una serie di clausole particolarmente nefande per i lavoratori.

Il collegato lavoro, muovendosi nella scia della mai sufficientemente deprecata legge 30
(la così detta Legge Biagi, in realtà la L. 276/2003), nei suoi articoli 30, 31 e 32, istituisce,
al momento della stipulazione del contratto di lavoro, la figura dell’arbitro in sostituzione
del giudice del tribunale del lavoro, cui il lavoratore può ricorrere, in caso di controversie
con il padrone.

La perfida astuzia della nuova legge garantisce al lavoratore di scegliere tra arbitrato e
procedimento giudiziario classico. Sacconi, Bombassei, Bonanni e Angeletti ci tengono a
confermare che l’art. 18 è salvo, essendo l’arbitrato facoltativo.

Non bisogna invece essere dei geni per capire che il lavoratore, già di per sé soggetto più
debole del datore di lavoro, dovendo scegliere (scelta tra l’altro irrevocabile) all’atto
dell’assunzione, cioè nel momento in cui il suo potere di contrattazione è pressochè
uguale a zero (e sempre più lo sarà in questi tempi di crisi), tra l’arbitrato e l’iter giudiziario
presso il tribunale del lavoro, molto difficilmente sceglierà liberamente, finendo col subire
il formidabile ricatto che con l’arbitrato il padrone può esercitare nei suoi confronti.

Quindi occorre che fin da subito i lavoratori e le lavoratrici, i Cobas, il sindacalismo di base
e conflittuale mettano in campo una grande mobilitazione capace di utilizzare tutti gli
strumenti possibili, da quelli giuridici a quelli sindacali e politici (scioperi e manifestazioni,
assemblee, referendum, etc…) senza farsi irretire dalle tattiche attendiste in proposito
ventilate dalla Cgil o peggio ancora dalla pseudo opposizione parlamentare, il cui
improvviso risveglio ci sembra più dettato dal furore elettoralistico che dall’interesse a
costruire una vera battaglia contro la precarietà ed in difesa dell’art. 18.

Mentre ci impegniamo immediatamente in questa dura battaglia, abbiamo anche la
necessità di “guardarci le spalle” da “nuovi amici” non proprio disinteressati. I media hanno
dato ampio risalto alle dichiarazioni di fuoco di Cofferati, (presentato come l’eroe nella
battaglia del 2002 per la difesa dell’at.18, ma non indicato -la memoria è corta- come uno
dei massimi responsabili del boicottaggio del referendum 2003 per l’estensione dell’art. 18
nelle aziende con meno di 15 dipendenti) o Treu (autore del famigerato pacchetto
omonimo che ha introdotto nel ’98 le prime numerose tipologie di rapporti di lavoro precari)
o Ichino (autore di una proposta di legge che abolisce l’art. 18 nei primi due anni di lavoro);
decisamente meglio perderli che trovarceli al fianco.

Ma purtroppo i guai non vengono mai da soli, nel senso che, all’interno del collegato
lavoro, ci sono ulteriori “perle”, pesanti come macigni, come ad es., nell’art. 34, lo
stravolgimento della tempistica per adire la strada del processo del lavoro; attualmente, in
caso di licenziamento, il lavoratore ha 60 giorni di tempo per comunicare con una semplice
lettera raccomandata al datore di lavoro la sua volontà di opposizione al ricorso, e poi 5
anni di tempo per organizzare la propria difesa, depositare le motivazioni, etc, con la
nuova norma invece, se il ricorso non lo presenti entro 180 giorni dall’invio della
raccomandata, il processo è automaticamente annullato. Anche il risarcimento monetario
che poteva comprendere un numero di mensilità che copriva tutto l’arco di tempo

intercorrente tra il licenziamento e l’emissione della sentenza viene nel testo del collegato
lavoro rigidamente compreso tra le 2,5 e le 12 mensilità.

Ma c’è di più nell’art. 50 (ex art. 52), nel caso di lavoratori a progetto che abbiano fatto
ricorso giudiziario per vedere riconosciuto il carattere subordinato del loro rapporto di
lavoro e abbiano già vinto in vari gradi di giudizio, ma la cui sentenza non è ancora
passata in giudicato, praticamente si azzera tutto e si chiude definitivamente la partita
esclusivamente con un risarcimento monetario compreso tra 2,5 e 6 mensilità. Questa è
una norma ad azienda, in questo caso si tratta di Atesia, in cui 50 lavoratori non avevano
accettato l’accordo bidone tra Tripi e Cgil-Cisl-Uil e avevano avuto riconosciuti in due
diversi gradi di giudizio tutti i diritti pregressi, che così passano da precari a precari in
eterno o licenziati.

Ed infine, autentica schifezza, l’art. 48 riconosce la possibilità per i ragazzi di assolvere
l’ultimo anno di obbligo scolastico (dai 15 ai 16 anni), all’interno dell’azienda in qualità di
apprendisti. Evidentemente la precarietà eterna non può che andare d’amore e d’accordo
con lo sfruttamento del lavoro minorile, sancendo per l’apprendistato la liceità
dell’evasione dell’obbligo scolastico.

 

E’ ora di dire basta!

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